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Statuto

 

Nuovo Statuto dal 17 giugno 2008

Art.1 Costituzione e principi

Art. 8 Organi dell’associazione

Art. 15 Sanzioni disciplinari

Art 2 Scopi sociali

Art. 9 L’assemblea

Art. 16 Diritti e doveri dei soci

Art. 3 Spese ed amministrazione

Art. 10 Il consiglio direttivo

Art. 17 Modifiche statutarie

Art. 4 Ammissione all’associazione

Art. 11 Il Presidente

Art. 18 Regolamento interno

Art. 5 Categorie di soci

Art. 12 il collegio dei probiviri

Art. 19 Commissario straordinario

Art. 6 Dimissione dei soci

Art. 13 Il Collegio dei Sindaci Revisori

Art. 20 Scioglimento dell’associazione

Art. 7 Decadenza dei soci

Art. 14 Il direttore sanitario

Art. 21 Rinvio












 










Articolo 1
Costituzione e principi
L’Associazione Croce Azzurra di Cagliari ha iniziato ad opera-re come semplice gruppo di Volontari, nell’anno 1981 in Cagliari.
Si è regolarmente costituita in Associazione il giorno 29 dicembre 1983, ed ha successivamente apportato modifiche al presente Statuto in data 27 novembre 1987, 17 marzo 1995 e 17 giugno 2008.
L’Associazione è regolamentata ai sensi della legge 11 Agosto 1991 n° 266 e s.m.i e dalla Legge Regionale 13 Settembre 1993 n° 39 e s.m.i.
L’Associazione agisce in maniera apartitica ed aconfessionale non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, ideologia politica.
È escluso ogni fine commerciale e di lucro.
Per lo svolgimento di tutte le attività l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite.
L'associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla Legge dell’11.08.1991 n. 266 e successive esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.
L’Associazione si fonda su principi democratici di elezione degli organi preposti all’organizzazione e controllo delle attività sociali: tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo esclusivamente gratuito.
L’Associazione ha durata illimitata.

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Articolo 2
Scopi sociali
La Croce Azzurra di Cagliari si propone di offrire un servizio gratuito di trasporto e soccorso infermi ovunque se ne abbia bisogno e secondo le disponibilità e possibilità dell’associazione stessa, si propone inoltre anche la gestione di un servizio di soccorso e trasporto infermi inserito nel piano di emergenza urgenza territoriale del 118 secondo convenzione.
Si propone inoltre di operare in varie attività, quali la Protezione Civile, i servizi socio-assistenziali e sanitari, la promozione di corsi ed iniziative atte a divulgare la conoscenza delle norme del primo soccorso e lo spirito del Volontario, ecc.; per tali scopi potrà costituire, secondo quanto predisposto dal Consiglio Direttivo, settori specificatamente finalizzati al raggiungimento dei predetti obiettivi.
Opera nel rispetto dello Statuto Associativo, del Regolamento Interno, dei deliberati dell’Assemblea, del Direttivo e delle leggi vigenti.
Ritiene utile e promuove la collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nell’ottica di offrire un servizio più efficiente alla cittadinanza.

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Articolo 3
Spese ed amministrazione
Le spese per la gestione dei servizi sono coperte da contribu-ti dei Soci, da contributi di privati, da contributi dello Stato, enti o istituzioni pubbliche, da contributi di organi-smi internazionali, da donazioni e lasciti testamentari, da rimborsi derivanti da convenzioni, da attività commerciali e produttive marginali, da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.
Le norme sull’Amministrazione sono conformi a quanto previsto dalla legge.
Entro il termine di ciascun trimestre l’Amministratore affigge presso la Sede Sociale il resoconto finanziario completo rife-rito al trimestre trascorso.
I Bilanci Preventivo e Consuntivo, riferiti all’intero anno solare, sono obbligatoriamente sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci Attivi, secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 13.
Dal Bilancio Consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nel corso dell’anno solare cui si rife-riscono.

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Articolo 4
Ammissione all’associazione
Possono entrare a far parte dell’Associazione, nelle forme previste dal successivo art 5, tutti coloro che ne facciano richiesta sottoscritta, previa accettazione del Consiglio Direttivo.
Per i Soci Attivi Effettivi e per i Soci Attivi in Prova è richiesta la maggiore età e che condivida i principi e gli obiettivi Associativi e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari.
Per i soli Soci Onorari non è richiesta la domanda scritta, essendo sufficiente una delibera del Consiglio Direttivo.

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Articolo 5
Categorie di soci
I Soci dell’associazione sono così suddivisi:
- Soci Onorari;
- Soci Sostenitori
- Soci Attivi Collaboratori
- Soci Attivi in Prova
- Soci Attivi Effettivi
Sono Soci Onorari coloro che vengono dichiarati tali dal Con-siglio Direttivo in virtù del contributo dato all’Associazione.
Sono Soci Sostenitori coloro che collaborano alle attività as-sociative offrendo periodicamente una quota minima come con-tributo per le spese di gestione.
Sono Soci Attivi in Prova tutti coloro che presentano apposita domanda al Consiglio Direttivo che li ammetterà con la quali-fica di barelliere in prova, previa valutazione teorico prati-ca del Direttore Sanitario, in questa fase il barelliere in prova deve attenersi alle disposizioni in vigore per l’effettuazione di un periodo iniziale di tirocinio che non deve essere inferiore ai sei mesi salvo deroga del Consiglio Direttivo e del Direttore Sanitario; collaborano attivamente ai servizi dell’Associazione, operando gratuitamente all’interno del servizio di soccorso e trasporto infermi.
Sono Soci Attivi Effettivi tutti i soci che acquisiscono le qualifiche di barelliere effettivo e superiori su Delibera del Consiglio Direttivo previa valutazione teorico-pratica del Di-rettore Sanitario che collaborano attivamente ai servizi dell’Associazione, operando gratuitamente all’interno del ser-vizio di soccorso e trasporto infermi.
Sono Soci Attivi Collaboratori coloro che, non possedendo al-cuna delle idoneità tecniche per il servizio in ambulanza, collaborano tuttavia con le varie attività associative.
La qualifica di Socio Attivo Collaboratore è deliberata dal Consiglio Direttivo.

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Articolo 6
Dimissione dei soci
Il socio che desideri non fare più parte dell’associazione de-ve darne comunicazione scritta.
Il Consiglio Direttivo valuterà le dimissioni deliberando in merito alla loro accettazione.

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Articolo 7
Decadenza dei soci
I Soci attivi, Effettivi ed in Prova, sono tenuti ad effettua-re turni di servizio con una frequenza non inferiore a quella indicata dal Regolamento.
Il Consiglio Direttivo può deliberare provvedimenti discipli-nari nei confronti del Socio non in regola con la frequenza dei turni, secondo quanto previsto dal Regolamento.
I Soci Collaboratori che non prestino più la loro collabora-zione per un periodo continuativo di novanta giorni possono incorrere in analoghi provvedimenti.
I Soci Sostenitori morosi da oltre sei mesi potranno incorrere in analoghi provvedimenti.
I Soci Attivi Effettivi e in Prova che non sono i regola con l’eventuale pagamento della quota associativa possono incorre-re in analoghi provvedimenti.
Il socio di cui non risulti comunque esplicitamente deliberata la decadenza sul registro dei verbali del Consiglio Direttivo e nel libro Soci , si intende non decaduto.
Il Socio può anche decadere per espulsione, secondo quanto previsto all’art 15.

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Articolo 8
Organi dell’associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Sindaci Revisori;
- Il Direttore Sanitario

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Articolo 9
L’assemblea
L’Assemblea, alla quale possono partecipare tutti i Soci Atti-vi Effettivi, in Prova e il Direttore Sanitario inoltre l’Assemblea ha facoltà di accettare la partecipazione di even-tuali soggetti esterni. L’assemblea si può effettuare in due diverse forme: Annuale, Straordinaria.
Il diritto al voto può essere esercitato dai soli Soci Attivi Effettivi.
L’Assemblea Annuale è convocata dal Presidente, o Commissario Straordinario, ogni anno entro il mese di gennaio, a seguito di tempestiva comunicazione scritta da affiggere presso la se-de sociale con almeno quindici giorni di anticipo.
L’Assemblea provvede all’elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sin-daci Revisori, nonché alla votazione sul Bilancio Consuntivo e Preventivo.
L’Assemblea può deliberare su argomenti attinenti l’Associazione, revocare il mandato ai Componenti di vari Or-gani, deliberare modifiche Statutarie o Regolamentari, ecc.
L’Assemblea Straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Presidente, o Commissario Straordinario , lo ritenga neces-sario, o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci Attivi Effettivi aventi diritto a parteciparvi ed inviata alla segreteria con almeno venti giorni di anticipo sulla data ri-chiesta per l’effettuazione.
Le predette Assemblee sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei Soci Attivi Effettivi aventi diritto. In seconda convocazione, quando siano presenti almeno quindici Soci Attivi Effettivi.
L’Assemblea nomina, all’inizio dei lavori, un Moderatore ed un Verbalizzante.
Il Moderatore definisce le modalità delle eventuali votazioni e per gli interventi dei partecipanti, fermo restando che, qualora richiesto da almeno un Socio Attivo Effettivo presen-te, le votazioni si debbano effettuare mediante voto segreto, così come devono necessariamente essere effettuate mediante voto segreto su apposita scheda le elezioni degli Organi Asso-ciativi.
Ogni Socio non può avere più di una delega scritta di altro Socio, da consegnare al Moderatore subito dopo la sua nomina.
Le decisioni Assembleari sono prese a maggioranza semplice, fatta eccezione per le decisioni riguardanti le modifiche sta-tutarie, per le quali è richiesta la maggioranza assoluta di tutti i Soci aventi diritto al voto.
Il verbale di ogni Assemblea deve essere esposto in sede entro 15 giorni dalla data dell’Assemblea stessa, e rimanere esposto per 20 giorni.
Trascorso tale periodo senza alcun rilievo scritto da parte di nessun Socio, il verbale con i Deliberati si intende approva-to.
L’assemblea può istituire una quota sociale, secondo le moda-lità previste dal regolamento, obbligatoria per tutti i soci attivi effettivi e in prova. L’assemblea stabilisce anche l’importo. 

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Articolo 10
Il consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è preposto alla programmazione, orga-nizzazione e realizzazione di tutti gli obiettivi e le attivi-tà sociali.
Esso è composto da Presidente, da cinque Consiglieri e dal Di-rettore Sanitario.
Il Presidente ed i Consiglieri vengono eletti dall’Assemblea e restano in carica un anno, dal 1 febbraio al 31 gennaio dell’anno successivo; qualora, per qualsiasi motivo, l’elezione avvenga in data differente, il Consiglio resterà comunque in carica fino al 31 gennaio successivo al terzo mese dopo la propria elezione.
L’elezione avviene mediante voto segreto su apposita scheda sulla quale ciascun Socio può indicare:
una preferenza per il Presidente;
fino ad un massimo di cinque preferenze per i Consiglieri can-didati.
Possono essere votati i Soci che si siano espressamente candi-dati entro quarantotto ore dalla data delle elezioni:
possono candidarsi come Consiglieri i Soci che siano Attivi Effettivi da non meno di un anno, per i soci che risultino i-scritti in altre associazione tale periodo non deve essere in-feriore a due anni; possono candidarsi come Presidente i Soci che siano Attivi effettivi da non meno di due anni e che non risultino iscritti in altra Associazione.
Le elezioni si svolgono sotto il controllo di una Commissione Elettorale composta da tre soci nominati dall’Assemblea.
Viene eletto come Presidente dell’Associazione il candidato a tale incarico che abbia ricevuto il maggior numero di voti, e come Consiglieri del Direttivo i primi cinque candidati più votati.
Per essere eletti comunque occorre avere ottenuto un numero di voti non inferiore alla metà più uno dei Soci Attivi Effettivi presenti aventi diritto al voto.
Dopo il primo anno successivo all’elezione avvenuta come pre-cedente descritto, è ammessa la riconferma dell’intero Consi-glio Direttivo, mediante votazione segreta su apposita scheda sulla quale apporre parere favorevole o contrario alla ricon-ferma.
Qualora detta votazione dia esito contrario, si procederà alla votazione nominativa.
Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più consiglieri, subentreranno i soci non eletti, in ordine di preferenza, fino ad un massimo di due.
Qualora non ci sia graduatoria di soci non eletti, il Presi-dente nomina come Consigliere un socio attivo effettivo dell’Associazione.
La nomina del socio a consigliere dovrà essere ratificata dall’Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuta nomina del socio a Consigliere.
In caso di non conferma della nomina, nella stessa seduta l’assemblea proporrà il nominativo di uno o piu soci, da eleg-gersi nella stessa seduta.
Nella prima seduta successiva all’elezione, il Presidente at-tribuisce ai Consiglieri gli incarichi necessari per la ge-stione e conduzione dell’attività associativa, e precisamente:
Responsabile Amministrazione
operazioni di cassa, riscossione e pagamenti, spese, verifica del rispetto dei bilanci approvati, tenuta dei registri conta-bili, riscossione quote sociali, predisposizione del bilancio (consuntivo e preventivo).
Responsabile Segreteria
servizi di segreteria, tenuta del registro dei soci, schede anagrafiche dei soci; organizzazione e controllo dei turni di servizio, rimborsi 118, rimborsi carburante, organizzazione di corsi di apprendimento, corsi di perfezionamento delle varie qualifiche tecniche, tirocinio, attribuzione e revoca delle qualifiche stesse, inventario del materiale, manutenzione, pu-lizia e verifica degli arredi della sede, delle dotazioni di vestiario, ecc.
Responsabile Sanitario
manutenzione, pulizia, verifica dell’efficienza e rinnovo del-le apparecchiature sanitarie, in dotazione alle ambulanze, ve-rifica e acquisto materiale sanitario,
Responsabile Automezzi
Manutenzione , pulizia, verifica degli automezzi, degli ap-parati radio, sostituzione e ricarica bombole di ossigeno, rifornimento carburante e quant’altro riguardi il mezzo, orga-nizzazione di corsi di apprendimento e retrening per autisti.
Inoltre viene nominato dal Presidente un Vicepresidente, scel-to fra i consiglieri: egli ha l’incarico di coadiuvare il Pre-sidente e di sostituirlo con delega di firma in caso di assen-za.
Le mansioni assegnate a ciascun Consigliere sono rese note ai Soci mediante apposita comunicazione scritta.
Ciascun Consigliere può nominare, scegliendo fra i Soci Atti-vi, uno o più Incaricati che lo coadiuvino nelle varie mansio-ni di propria competenza, dandone comunicazione scritta e cir-costanziata ai Soci, precisando le esatte mansioni di ciascun Incaricato ed i rapporti che dovranno intercorrere con i Soci.
Ciascun Consigliere comunque, indipendentemente dall’operato degli Incaricati, è unico e completo responsabile del proprio settore.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presi-dente almeno ogni due mesi, o quando lo richieda almeno un terzo dei componenti; in tale caso la riunione deve avvenire almeno entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il Consiglio Direttivo esegue i Deliberati dell’Assemblea, a-dotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione, delibera l’adesione dei nuovi soci, delibe-ra i provvedimenti disciplinari verso i soci, propone annual-mente all’assemblea l’entità della quota associativa, revisio-na annualmente il regolamento interno e apporta eventuali mo-difiche.
Le riunioni e le decisioni del Consiglio Direttivo sono verba-lizzate a cura del Presidente, su apposto registro. Verranno esposte in sede, entro sette giorni dalla riunione e rimarran-no esposte venti giorni, le decisioni che hanno carattere pri-vato non verranno riportate. 

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Articolo 11
Il Presidente
Il Presidente viene eletto in concomitanza con il Consiglio Direttivo, con elezione diretta da parte dei Soci mediante scheda segreta.
Resta in carica un anno dal 1 febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo; qualora, per qualsiasi motivo, l'elezione avvenga in data differente dal mese di gennaio, il Presidente resta in carica fino al 31 gennaio successivo al terzo mese dopo la propria elezione;
in ogni caso non resta in carica oltre l'eventuale decadenza del Consiglio Direttivo assieme al quale è eletto;
in caso di decadenza del Presidente verrà entro 30 giorni con-vocata una Assemblea Straordinaria per la nomina della sola carica mancante, nel contempo le funzioni verrano svolte dal vicepresidente.
Il Presidente decade quando non ottemperi, in caso di richie-sta, alle previste convocazioni delle Assemblee Straordinarie e del Consiglio Direttivo di cui agli artt. 9 e 10.
È preposto alle relazioni interne ed esterne, ha il potere di rappresentanza dell'Associazione e prende decisioni che esuli-no dall'ordinaria amministrazione dopo aver preliminarmente ascoltato il parere del Consiglio Direttivo, o , in caso di urgenza e necessità, autonomamente.
In tale ipotesi, i provvedimenti presi verranno sottoposti a ratifica nella prima riunione successiva.
Ha la legale rappresentanza dell’Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvo-cati nelle liti attive e passive.
Delega in parte o interamente i propri poteri al vicepresiden-te.

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Articolo 12
il collegio dei probiviri
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci Attivi in conco-mitanza con l'elezione del Consiglio Direttivo e dura in cari-ca un anno, dal 1 febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo; qualora, per qualsiasi motivo, l'elezione avvenga in data dif-ferente dal mese di gennaio, il Collegio resta in carica fino al 31 gennaio successivo al terzo mese dopo la propria elezio-ne.
L'elezione avviene mediante voto segreto su apposita scheda sulla quale ciascun Socio potrà esprimere un massimo di cinque preferenze; vengono nominati Probiviri Effettivi e Supplenti, rispettivamente i primi tre più votati ed i successivi due.
L’elezione del Collegio dei Probiviri viene considerata valida anche nel caso in cui non si pervenga ad elezione dei Supplen-ti.
Per essere eletti comunque occorre aver ottenuto un numero di voti non inferiore alla metà più uno dei presenti aventi di-ritto al voto.
Qualora la votazione di riconferma per un secondo anno del-l'intero Consiglio Direttivo, di cui all'art. 10, dia risulta-to favorevole, è ammessa una analoga procedura per l'eventuale riconferma dell'intero Collegio dei Probiviri.
I Probiviri devono essere Soci Attivi Effettivi da almeno tre anni e non possono far parte di altri Organi Associativi, per i soci che risultino iscritti in altre associazione tale pe-riodo non deve essere inferiore a cinque anni.
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più mem-bri del collegio si provvederà entro 30 giorni alla convoca-zione dell’assemblea per la nomina dei sostituti.
Il Comitato nella seduta di insediamento, nomina un Presiden-te.
Esso decide inappellabilmente sulle controversie relative al-l'interpretazione delle disposizioni statutarie, nonché sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti disciplina-ri inflitti dal Consiglio Direttivo di cui all'art. 15.
Esso inoltre decide inappellabilmente sulle controversie na-scenti fra Soci ed Associazione.
Le riunioni e le decisioni del Collegio sono verbalizzate su apposito registro qualunque decisione o provvedimento che non risulti verbalizzato si intende non valido.

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Articolo 13
Il Collegio dei Sindaci Revisori
Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato da tre membri ef-fettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci Attivi in concomitanza con l'elezione del Consiglio Direttivo e dura in carica un anno, dal 1° febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo; qualora, per qualsiasi motivo l'elezione avvenga in data differente dal mese di gennaio, il Collegio resta in carica fino al 31 gennaio successivo al terzo mese dopo la propria elezione.
L'elezione avviene mediante voto segreto su apposita scheda sulla quale ciascun Socio potrà esprimere un massimo di cinque preferenze; vengono nominati Sindaci Effettivi e Supplenti, rispettivamente i primi tre più votati ed i successivi due.
L’elezione del Collegio dei Sindaci revisori viene considerata valida anche nel caso in cui non si pervenga ad elezione dei Supplenti.
Per essere eletti comunque occorre aver ottenuto un numero di voti non inferiore alla metà più uno dei presenti aventi di-ritto al voto:
Qualora la votazione di riconferma per un secondo anno del-l'intero Consiglio Direttivo, di cui all'art. 10, dia risulta-to favorevole, è ammessa un'analoga procedura per l'eventuale riconferma dell'intero Collegio dei Sindaci Revisori.
I Sindaci Revisori devono essere Soci Attivi e non possono far parte di altri Organi Associativi.
I soci che risultino iscritti in altre associazione possono candidarsi come Sindaci dopo aver conseguito la qualifica di Socio Attivo Effettivo da almeno cinque anni.
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più mem-bri del collegio si provvederà entro 30 giorni alla convoca-zione dell’assemblea per la nomina dei sostituti.
Il Collegio, trimestralmente, verifica la regolare tenuta del-le scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione, verificando l'effettivo andamento nei confronti di quanto pre-visto dal Bilancio ed esprimendo un parere scritto che andrà esposto presso la sede sociale.
L'Amministratore è tenuto a dare tutte le informazioni neces-sarie al Collegio; questo, qualora riscontri inadempienze su quanto previsto all'art. 3, o altre gravi inadempienze ed ir-regolarità, dovrà darne immediata comunicazione.
Prima dello svolgimento dell'Assemblea Annuale il Collegio ve-rifica i Bilanci Consuntivo e Preventivo predisposti dal Con-siglio Direttivo, esprimendo un parere scritto su entrambi, di cui viene data lettura nel corso dell'Assemblea stessa. In as-senza di tale parere i Bilanci non potranno essere proposti all'approvazione dell'Assemblea.
Le riunioni e le decisioni del Collegio sono verbalizzate su apposito registro: qualunque decisione o provvedimento che non risulti verbalizzato si intende non valido.

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Articolo 14
Il direttore sanitario
Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta nomina il Direttore Sanitario, nella persona di un Medico che può o no, essere socio.
Il Direttore Sanitario una volta nominato entra far parte di diritto ed a tutti gli effetti del Consiglio Direttivo.
È preposto a tutto ciò che riguarda l'aspetto medico e sanita-rio dei servizi, l'utilizzo di attrezzature specifiche, l'or-ganizzazione di corsi di primo soccorso ecc., ed impartisce disposizioni in merito.
Il Direttore Sanitario decade dall'incarico su delibera del Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui decada il Consiglio Direttivo, il Direttore Sanitario rimarrà in carica fino a nuova nomina del Consiglio Direttivo o del Commissario Straordinario, che può prevedere la sua riconferma.
Il Direttore Sanitario si attiene a quanto indicato dallo Sta-tuto e dal Regolamento interno dell’Associazione nonché alle direttive previste da eventuali convezioni con il Servizio di 118.

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Articolo 15
Sanzioni disciplinari
Sono previste le seguenti sanzioni disciplinari nei confronti dei Soci:
- richiamo verbale;
- richiamo scritto in forma privata (censura);
- richiamo scritto in forma pubblica (diffida);
- sospensione dal servizio;
- espulsione;
- decadenza dall’incarico di Consigliere.
Il richiamo verbale e la censura dovranno essere comunicati esclusivamente al diretto interessato, senza che venga reso pubblico il provvedimento.
Il richiamo scritto in forma pubblica viene consegnato al So-cio interessato ed è esposto, in copia, per non meno di quin-dici giorni presso la sede sociale.
La sospensione dal servizio può avere una durata massima di trenta giorni.
L’emanazione della sanzione in caso di recidiva del Socio in-teressato, devono essere di entità via, via crescente.
Le sanzioni saranno inoltre commisurate in base alla gravità dell’infrazione.
Tutte le sanzioni sono inflitte dal Consiglio Direttivo o dal Commissario Straordinario.
Tutte le sanzioni possono essere confermate, annullate o modi-ficate dal Collegio dei Probiviri, se chiamato ad esprimersi.

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Articolo 16
Diritti e doveri dei soci
Ciascun Socio ha diritto a consultare i registri contabili e i verbali, previa richiesta al Consigliere responsabile.
Ciascun Socio ha il dovere di informarsi sull’attività asso-ciativa.
Ciascun Socio ha diritto di avanzare richieste o proposte al Consiglio Direttivo e di riceverne risposta.
Ciascun Socio deve rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento Interno, nonché tutte le norme relative al-l'effettuazione del servizio.
A ciascun Socio deve essere consegnata una copia aggiornata dello Statuto e del Regolamento Interno, presso la sede deve essere sempre disponibile una raccolta completa di tutte le disposizioni associative vigenti.
Il socio deve rispettare a qualsiasi titolo le norme sulla privacy.
Il socio deve mantenere un comportamento rispettoso e dignito-so nei confronti di tutti i membri dell’associazione nonché un comportamento corretto e educato nei confronti del prossimo e in particolare con le persone cui è rivolta la propria opera.
Il socio non deve compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione.
Il socio deve essere in regola con il pagamento dell’eventuale quota sociale.
Il socio deve impegnarsi al raggiungimento degli scopi asso-ciativi.
Il socio ha il dovere di partecipare alle assemblee sociali.
Qualora il socio non ottemperi ai suddetti doveri incorrerà nelle sanzioni disciplinari di cui all’art. 15.

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Articolo 17
Modifiche statutarie
Le proposte di modifica statutaria possono essere presentate da uno degli Organi associativi, o da almeno cinque aderenti, e devono essere esposte in forma scritta presso la sede socia-le almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea che dovrà discuterle.
Le deliberazioni di modifiche statutarie sono approvate dal-l'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti i Soci con diritto di voto.
Le proposte di modifica dello statuto possono essere presenta-te all'assemblea, o da uno degli organi dell'Associazione o da almeno cinque soci attivi effettivi. Le relative delibera-zioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti i soci attivi effettivi presenti.
Qualunque modifica statutaria, dopo l'approvazione, deve esse-re tempestivamente registrata presso un notaio. 

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Articolo 18
Regolamento interno
Il presente Statuto è integrato da un Regolamento Interno, e-manato e modificabile dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assem-blea.
Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza del Regolamento.

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Articolo 19
Commissario straordinario
Qualora l'Assemblea Annuale o Straordinaria rilevi una situa-zione tale da non rendere possibile il normale governo del-l'Associazione mediante gli Organi istituzionali , l'Assemblea stessa può nominare un Commissario Straordinario che si occu-pi, con pieni poteri, dell'ordinaria amministrazione e gestio-ne di tutte le attività associative, fino al momento in cui possa essere regolarmente ripristinata la normale situazione.
Il Commissario Straordinario nel periodo del suo mandato prov-vede a pieni poteri all’emanazione di provvedimenti discipli-nari.
Il Commissario Straordinario è tenuto ad ottemperare alle con-vocazioni delle Assemblee di cui all’art. 9.
Dovrà provvedere inoltre alla nomina del Direttore Sanitario e dell’Amministratore.
Il Commissario Straordinario entro sei mesi dalla nomina as-sembleare dovrà indire le elezioni degli organi statutari.

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Articolo 20
Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dal-l'Assemblea dei Soci Attivi Effettivi con la presenza di al-meno tre quarti degli aventi diritto al voto, ed il voto favo-revole della maggioranza dei presenti.
I beni dell'Associazione devono essere ceduti, a titolo com-pletamente gratuito, ad altre Associazioni di Volontariato o-peranti nel territorio della Regione Sardegna, che abbiano fi-nalità analoghe o fini di pubblica utilità secondo quanto e-spresso dall'Assemblea, che nomina contestualmente un Curatore incaricato di tali cessioni.

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Articolo 21
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del codice civile in materia di associazioni, alle leggi sul volontariato, ed a ogni altra disposizione vigente a ca-rattere nazionale europeo.

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